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Il testo del Decreto è stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2025 e definisce “forme, contenuti, termini e modalità per la vigilanza, il controllo e il monitoraggio sugli enti del Terzo settore”.

Secondo il Decreto, i controlli sono a carico degli Uffici Runts e, se richiesto e autorizzati, dei centri di servizio per il volontariato (CSV) e delle reti associative nazionali (Ran).

Le organizzazioni che possono essere sottoposte al regime di controllo sono tutti gli enti del Terzo settore ad esclusione delle cooperative sociali, delle imprese sociali e delle società di mutuo soccorso.

La tipologia di controlli

I controlli previsti dal decreto sono finalizzati ad accertare:

  • La sussistenza dei requisiti per rimanere iscritti nel Runts;
  • Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • L’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel Runts.

È importante specificare che i CSV e le Ran potranno svolgere – se accreditati – solo i controlli ordinari agli enti del Terzo settore, e quindi la revisione triennale programmata. I controlli straordinari (svolti con accertamenti a campione o per esigenze di approfondimento emerse dagli esiti dei controlli ordinari) possono essere svolti solo dagli Uffici del Runts.

Il primo triennio decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione.

Per gli enti con entrate uguali o inferiori a 60mila euro l’anno, le operazioni di controllo saranno semplificate.

Chi potrà effettuare i controlli

Il decreto prevede anche una serie di accortezze per proteggere il delicato rapporto di fiducia tra i centri di servizio per il volontariato e le reti associative nazionali con i propri enti aderenti. I soggetti autorizzati, quindi, individuano una serie di “soggetti incaricati”, persone fisiche che provvederanno alla concreta operazione di controllo e che potranno essere dipendenti, collaboratori o professionisti dei soggetti autorizzati (CSV e Ran).

Come si svolgeranno i controlli

I soggetti autorizzati si accerteranno del corretto rispetto degli adempimenti previsti dalla riforma del Terzo settore, comunicando con gli enti sottoposti al controllo tramite PEC, per la richiesta di accertamenti documentali e, se necessari, con visite e ispezioni in loco. Gli enti avranno tempo da 30 a 90 giorni per regolarizzare la propria posizione.

Il decreto specifica, inoltre, che entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore saranno approvati i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari.

Avvio dei controlli

La decorrenza dei controlli sarà fissata con apposito decreto dell’ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dello stadio di attivazione dell’apposita sezione del sistema informativo dedicato ai controlli.

 

 

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